COMUNE DI SAINT-OYEN
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
STATUTO
COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2/2002 in data 26 marzo 2002
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Fonti
art. 2 - Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 – Uso della Lingua
art. 9 - Toponomastica
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio comunale
art. 12 – Competenze del Consiglio
art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio
art. 14 - Funzionamento del Consiglio
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Gruppi consiliari
art. 17 - Commissioni consiliari
art. 18 - Giunta comunale
art. 19 – Competenze della Giunta Comunale
art. 20 – Funzionamento della Giunta Comunale
art. 21 - Sindaco
art. 22 – Competenze amministrative del Sindaco
art. 23 - Competenze di vigilanza del Sindaco
art. 24 - Ordinanze
art. 25 – Vice Sindaco
art. 26 – Delegati del Sindaco
TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
art. 27 - Segretario comunale
art. 28 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi
art. 29 - Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi
art. 30 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario
art. 31 - Competenze di legalità e garanzia del segretario
art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 33 - Albo pretorio
TITOLO IV - SERVIZI
art. 34 - Forme di gestione
TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
art. 35 - Principi
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
art. 36 - Comunità montane
art. 37 - Fondazione Mellé
TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
art. 38 - Partecipazione popolare
art. 39 - Assemblee generali
art. 40 - Istanze
art. 41 - Petizioni
art. 42 - Proposte
art. 43 - Referendum
art. 44 - Effetti dei referundum consultivi e propositivi
art. 45 - Interventi nei procedimenti
art. 46 - Accesso
art. 47 - Associazioni
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
art. 48 - Statuto e sue modifiche
art. 49 - Regolamenti
TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO
art. 50 - Difensore civico
TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 51 - Norme transitorie
art. 52 - Norme finali
ALLEGATO A - BOZZETTO DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO DEL GONFALONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
Fonti
1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, delle leggi costituzionali 26.02.1948 n. 4 e 23.09.1993 n.2.
art. 2
Principi fondamentali
1. La comunità di Saint-Oyen, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di gestione regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi, nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
art. 3
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base federalista ed autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali e regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, culturali, sportive, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
e) la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini con i comuni svizzeri limitrofi e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
4. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali
degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea,
per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
art. 4
Programmazione e cooperazione
1. 1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.
art. 5
Territorio
1. Il territorio del comune di Saint-Oyen è individuato dal piano topografico ai sensi dell’art.9 della legge 24dicembre 1954 n°1228, si estende per Kmq. 9,39, confina con i comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Etroubles, Gignod e con la Svizzera.
Art. 6
Sede
1. Il Municipio, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in rue du Grand Saint-Bernard n. 52. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.
art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Saint-Oyen nonché con il relativo stemma, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. All’esterno del Municipio sono sempre esposte: la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea; nell’intera giornata nella quale è convocato il consiglio all’esterno del Municipio dovrà essere esposto il gonfalone comunale.
4. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
5. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
art. 8
Uso della lingua
1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale (patois) quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
art. 9
Toponomastica
1. 1. II nome del comune, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita un'apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate per la parte di materia di competenza comunale.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
art. 10
Organi
1.Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.
Art. 11
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo sull’attività del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentazione della minoranza.
art. 12
Competenze del Consiglio
1. Oltre alle inderogabili competenze attribuitegli dall’art. 21 della L:R: 07/12/1998 n° 54 il Consiglio in particolare ha competenza nelle seguenti materie:
a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
b) la relazione previsionale e programmatica, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 80.000 euro, le loro variazioni e deroghe;
c) le proposte, di rilevanza generale, da presentare alla regione o ad altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d) la partecipazione a società di capitali;
e) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
f) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle imposte e delle tasse e relative detrazioni tributarie
g) gli acquisti le alienazioni e le permute immobiliari,
h) accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
i) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo articolo 34;
j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
l) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
m) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata;
n) la nomina della commissione edilizia
o) la nomina della giunta con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge regionale 4/95 ;
p) la revoca e la surrogazione degli assessori con le modalità stabilite dall'art. 18 e 20 del presente Statuto);
q)